Cessione di apparecchiature radiologiche tra deposito dentale e studio odontoiatrico: cosa è cambiato?

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apparecchiature radiologiche

Ricordo ancora con disappunto la lettera che mi fu inviata, nella seconda metà degli anni novanta, da un ente della Regione Lombardia con cui mi si chiedeva l’elenco completo delle apparecchiature radiologiche da me fornite agli studi odontoiatrici, oltre che per l’anno in corso, anche per i quattro anni precedenti.

La richiesta non mi indignò: avevo infatti prontamente risposto che mai avrei fatto il delatore per un ente che aveva il solo scopo di controllare gli studi odontoiatrici per verificare chi, malauguratamente, si fosse dimenticato di effettuare la denuncia agli organi competenti, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di allora, contestandogli il fatto ed elevandogli la relativa salata ammenda.

Non mi scrissero più, e lì finì la storia.

Siamo nel 2021 ed è tutto cambiato; infatti oggi il deposito dentale è obbligato a registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN per poter effettuare operazioni di intermediazione e per poter poi consegnare apparecchiature radiogene (A.R.) i cui dati devono poi essere trasmessi all’ISIN stesso, per ogni operazione effettuata anche a titolo gratuito entro le 72 ore successive alla conclusione del trasporto.

Così recita il D.Lgs.101/2020 del 31.07.2020, entrato poi in vigore il 28.08.2020, che ha stabilito i fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti.

È pur vero che l’ISIN, così come previsto dal decreto legge in questione, avrebbe dovuto pubblicare sul suo sito, entro 180 giorni dal fatidico 28.8.2020, le modalità e le informazioni per permettere al deposito dentale di trasmettere i dati, ma è anche vero che si è dovuto attendere fino al 23 febbraio perché questo fosse possibile.

Intanto consiglio che nessuna spedizione di alcuna apparecchiatura radiogena venga effettuata nel settore odontoiatrico da parte di nessun deposito dentale senza previo accertamento che lo studio coinvolto abbia trasmesso, in data certa, la comunicazione preventiva agli organi competenti. Per tale adempimento lo studio può anche avvalersi di un esperto qualificato di propria fiducia e con spese a proprio carico.

Questa comunicazione preventiva, ricordo, deve essere effettuata da parte dello studio odontoiatrico anche in caso di sostituzione di apparecchiatura radiologica e non solo in caso di nuova installazione. La comunicazione preventiva avente data certa sarà confrontata con la bolla di consegna e in particolare con la sua data di emissione (che consiglio riporti pari data, se non addirittura successiva).

È chiaro che sarebbe bene che il deposito dentale evidenziasse la necessità della comunicazione preventiva in data certa sia sull’offerta che sul contratto di vendita, perché questo argomento, se disatteso, creerà sicuri problemi al deposito stesso.

Non dimentichiamo, inoltre, di prestare attenzione anche alle informazioni e alle indicazioni di primo livello che il deposito dentale deve fornire, nella sua attività di intermediazione di A.R., allo studio odontoiatrico sul corretto utilizzo, sul collaudo, sulla manutenzione e sulle modalità di smaltimento (R.A.E.E.), fornendo altresì il manuale d’uso e la certificazione della macchina.

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