È stato abolito il limite dei 1.000 euro per i trasferimenti di contante?

Anche in questo caso è stata la legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28 dicembre 2015 – art. 1 comma 898) a ripristinare un valore più ampio al limite dei 999,99 euro per i trasferimenti di contante a qualunque titolo tra soggetti diversi. In sostanza non potevano essere ricevuti in contanti pagamenti per prestazioni professionali per importo pari o superiore ai 1.000 euro anche artificiosamente frazionati (salvo quando si trattava di un vero pagamento rateale al di sotto della soglia per ogni pagamento).
Dal 1° gennaio 2016 cambia il limite che viene innalzato a 2999,99 euro, soglia massima per ricevere in contanti il pagamento dal cliente. La norma, molto discussa per il timore di favorire l’evasione e affievolire la tracciabilità dei pagamenti, alla fine, viene introdotta rimanendo la soglia dei 1.000 euro per i money transfer e per i pagamenti di emolumenti e stipendi fatti dalla Pubblica Amministrazione.
L’alternanza nel tempo di soglie mutevoli che caratterizzano da sempre l’esigenza di comprimere l’uso del contante per finalità di contrasto al riciclaggio e, in particolare, di non favorire l’evasione fiscale passa da situazioni con maglie larghe a eccessi, come quelli introdotti nel 2006 che progressivamente andavano di fatto “vietando” l’uso del contante per pagare le prestazioni professionali. La soluzione trovata cerca di mediare tra i due estremi e ricondurre ad un alveo di “normalità” l’uso del contante con la conseguenza, però, di introdurre nuovi limiti che non favoriscono una semplice applicazione delle norme sull’uso del contante per i pagamenti e sul trasferimento del contante al seguito della persona in occasione di viaggi all’estero.
Di contro l’obbligo di accettare pagamenti tramite sistemi elettronici viene sancito in maniera inequivocabile (art. 1 comma 900) anche per importi inferiori ai 30 euro, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie in via di definizione. L’unica eccezione i “casi di oggettiva impossibilità tecnica” tutta da dimostrare in caso di controversie. ●

A cura di: Carlo Pasquali