Un riepilogo sul complicato quadro dei bonus edilizi e su come destreggiarsi (Parte seconda)

Analizzare una serie di agevolazioni relative al mondo dell’edilizia che riguardano, a seconda dei casi, gli studi odontoiatrici o il professionista, anche in quanto privato cittadino.

bonus-mobili

I vari bonus sono:

  • Barriere architettoniche
  • C.d. Super Bonus
  • Bonus Mobili
  • Bonus Verde

L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Va innanzitutto chiarito che gli interventi devono essere finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

La detrazione che, come vedremo, spetta nella misura del 75% vale per gli interventi effettuati in edifici “già esistenti”, a prescindere dalla categoria catastale (quindi sia abitativi che commerciali o ad uso ufficio). Anche in questo caso di detrazioni “edilizie”, gli interventi non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di “nuova costruzione” e devono, pertanto, avere per oggetto “edifici esistenti”.

La misura dell’agevolazione

L’agevolazione fiscale consiste in una “detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare” per gli interventi sopra menzionati con le seguenti caratteristiche:

  • l’aliquota della detrazione è elevata al 75% (dal 50% “ordinario”);
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;
  • la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Chi sono i soggetti beneficiari

L’agevolazione riguarda sia i soggetti passivi dell’IRPEF (tipicamente le persone fisiche) sia i soggetti passivi IRES (tipicamente le società di capitali quali Srl o Stp a rl) visto quanto previsto dalle norme contenuta nell’art. 119-ter del DL 34/2020. Il bonus anti-barriere 75%, infatti, riguarda:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni (ossia i professionisti con P.IVA individuale);
  • le associazioni tra professionisti (ossia gli Studi associati);
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (quali le società di capitali come la Srl o la SpA, tra professionisti e non, le società persone, e gli altri enti commerciali o imprenditori individuali);
  • le società semplici;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (ad es. i trusts).

I limiti di spesa massima

La detrazione (del 75%) è calcolata su un ammontare complessivo (delle spese sostenute) non superiore a:

  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio;
  • 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Ambito oggettivo

Rientrano nell’ambito della rimozione delle barriere architettoniche i seguenti interventi:

  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’installazione di un ascensore in un condominio, anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune;
  • l’installazione di montacarichi (es. la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, co. 3 della L. 5.2.92 n. 104;
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti).

La detrazione del 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti di edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, inoltre, sono detraibili le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. 

Identica detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere di completamento di interventi quali quelli di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari sempre se inseriti nel contesto di interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche con i requisiti previsti dal DM 14.6.89, n. 236.

Si segnala quindi come, questa agevolazione, valida per tutti gli studi odontoiatrici indipendentemente dalla forma in cui sono costituiti, rappresenta un forte incentivo all’adeguamento alla normativa richiesta localmente da ASL/ATS locali finalizzata, giustamente, a prevedere la massima accessibilità ai locali dello studio odontoiatrico da parte di pazienti portatori di handicap.

IL C.D. SUPER-BONUS

Il c.d. Super-bonus è stato introdotto dal decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), il quale ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Vari interventi normativi e di prassi successivi (ad esempio la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 4/2022, il decreto legge n. 17/2022 e il decreto legge n. 50/2022) hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato alcune misure di contrasto alle frodi. Come conseguenza di numerosi, e a volte contrastanti, interventi normativi, la disciplina ha raggiunto un livello di complicazione notevole la cui spiegazione, oltre ad essere molto corposa, esula dalle finalità divulgative del presente articolo. Come sempre ci poniamo l’obiettivo di fornire un quadro semplificato e introduttivo al lettore che dovrà poi approfondire le tematiche personali con il proprio commercialista.

In estrema sintesi, il Super-bonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • condomìni;
  • ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale).

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; 
  • aliquote dal 110% al 90% nel corso dell’anno 2023 (a seconda di conclusioni di lavori in corso d’anno 2023 e a condizioni di certi stati di avanzamento pregressi o di presentazione di CILAS);
  • 70% per quelle sostenute nel 2024;
  • 65% per quelle sostenute nel 2025.

Edifici su cui spetta l’agevolazione

Il superbonus spetta per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”) nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), eseguiti:

  • sulle parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari;
  • sugli edifici unifamiliari;
  • sulle singole unità immobiliari situate all’interno degli edifici;
  • sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

L’agevolazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), se aperti al pubblico. L’agevolazione si applica anche (seppur per la metà) per le abitazioni ad uso promiscuo (ossia per finalità lavorative e personali).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli immobili devono essere “residenziali” (ossia non ad uso produttivo, commerciale o ufficio, etc.)

Tipologie di interventi (trainanti e trainati)

Interventi principali o trainanti

1) Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

Il Super-bonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

Per tali interventi il Super-bonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

2) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Sono agevolabili gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria – PES (come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011) pari almeno al 20%;
  • collettori solari.

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese che non può eccedere:

  • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

4) Interventi antisismici (Sisma-bonus)

Interventi aggiuntivi o trainati

Vi sono poi invece gli interventi aggiuntivi o trainati: in questo caso il Super-bonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente riepilogati.

La condizione richiesta dalla norma (ossia che gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Super-bonus), si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Gli interventi trainali sono in sintesi quelli di:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Modalità di pagamento e periodo della detrazione

Per le spese detraibili sostenute dal 2022 il periodo di detrazione sarà in 4 quote annuali di pari importo (salvo opzione del contribuente di ripartizione in 10 quote annuali).

A fini dell’utilizzabilità della detrazione, le spese per l’esecuzione degli interventi devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale al pari dell'”ecobonus” (già visto nella prima parte dell’articolo).

IL C.D. BONUS MOBILI

Va innanzitutto chiarito che gli interventi devono essere finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

Ai soggetti che vedremo tra poco spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16 co. 2 del DL 63/2013) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” Il c.d. “bonus mobili” riguarda l’anno 2023 e l’anno 2024 (fino al 31.12.2024).

Pertanto, il c.d. “bonus mobili” è collegato a interventi edilizi, anche realizzati in economia, ben specifici quali:

  • manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.); 
  • manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) del medesimo testo (Testo unico dell’edilizia), effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) d del medesimo testo (Testo unico dell’edilizia), effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) del medesimo testo (Testo unico dell’edilizia).

Chi può beneficiarne?

Può usufruire dell’agevolazione soltanto chi può beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR. Pertanto, possono usufruire del c.d. “bonus mobili”:

  • i soggetti IRPEF (persone fisiche individuali) residenti e non residenti in Italia;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, nonché i soci di cooperative a proprietà indivisa.

Attenzione perché l’agevolazione spetta solo unità immobiliari residenziali (quindi no su uffici, negozi o studi).

Su cosa spetta il beneficio?

Beneficiano dell’agevolazione le spese sostenute (e documentate) per l’acquisto di:

  • mobili nuovi;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, per le spese sostenute fino al 2021 e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione, non è necessario che arredino esattamente lo stesso ambiente oggetto di ristrutturazione ma la stessa unità immobiliare (senza ristrutturazione non spetta il bonus mobili).

Vi rientrano, per entrare nel pratico, i seguenti beni: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Sono, invece, esclusi gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi ed altri complementi di arredo.

Dal 2022 rientrano sia i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, sia le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Come effettuare il pagamento e altri adempimenti pratici

Per usufruire del bonus mobili le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:

  • bonifico bancario o postale (effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio);
  • carte di credito o carte di debito (es. bancomat) 

L’acquisto di mobili o elettrodomestici deve essere documentato da una fattura intestata allo stesso soggetto che fruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Limite di spesa e tempistica di detrazione

Il limite massimo di spesa per il bonus mobili, per l’anno 2023, scende a 8.000 euro (da 10.000 del 2022) e per il 2024 viene ulteriormente ridotto a 5.000 euro (salvo proroghe o modifiche, come avvenuto più volte in passato).

La detrazione viene ripartita (ossia suddivisa) tra chi possiede tutti i requisiti in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda.

In conclusione, il bonus mobili riguarda solo immobili residenziali, ristrutturati, e detenuti da persone fisiche.

IL C.D. BONUS VERDE

Il bonus verde è costituito da una detrazione del 36% delle spese documentate relative agli interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Per i pagamenti effettuati fino al 2024 è possibile beneficiare della detrazione IRPEF, che spetta per:

  • gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Sono, inoltre, agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero del giardino o dell’area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Pertanto, è possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che ciò faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali; 
  • gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
  • le spese di progettazione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento, purché direttamente riconducibili all’intervento stesso.

Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, nonché i lavori eseguiti in economia.

Quali sono gli immobili agevolati?

Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” sole se effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo oppure sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Limite di spesa e tempistica ripartizione della detrazione

La detrazione è:

  • da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;
  • usufruibile fino ad un ammontare massimo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare residenziale (qualora vi siano più unità immobiliari il limite è moltiplicato per il loro numero).

A livello burocratico, è possibile che nella fattura non siano indicati gli estremi di legge, fermo restando che la descrizione dell’intervento deve permettere di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle specificamente agevolabili.

Quali sono le modalità di pagamento consentite?

I pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. I pagamenti validi, quindi, sono quelli effettuati con bonifico, bancomat o carte di credito.

CONCLUSIONI

Forse ancora di più della prima parte di questo articolo, le agevolazioni, sebbene molto interessanti e pubblicizzate, sono alquanto complesse e con tanti casi particolari (specialmente per il Super-bonus). Diventa quindi fondamentale confrontarsi in anticipo con il proprio commercialista oltre che coordinarsi con imprese e operatori (architetti, ingegneri, geometri compresi) che dovrebbero conoscere a fondo la complessa materia e che, soprattutto, ci si augura siano molto attenti nel seguire i passaggi delicati per usufruire delle agevolazioni (si veda ad esempio la CILA, ossia la comunicazione lavori asseverata).

“L’uomo dovrebbe mettere altrettanto ardore nel semplificare la sua vita quanto ce ne mette a complicarla.” Henri Louis Bergson