Ho sentito parlare di una nuova e rapida procedura per svolgere la professione in Paesi dell’UE. Ci sono anche agevolazioni per l’aspetto fiscale?

La libertà di esercitare una professione all’interno dell’Unione Europea è sicuramente garantita, ma a condizione che il professionista permetta al Paese “ospitante” di controllare il possesso e l’equivalenza dei titoli con quelli richiesti nel proprio Paese. La procedura che permetteva questo controllo oggi è stata resa ancor più veloce e “automatica” per alcune professioni caratterizzate da alta mobilità, tra le quali quelle dell’area medica. La cosiddetta “tessera professionale europea” in sigla EPC (European Professional Card) non è altro che, in realtà, una procedura telematica che permette di accreditarsi nello Stato estero dove si intende esercitare la professione. Essa non è una carta tangibile, ma la prova che il Paese dell’Unione in cui il professionista vorrebbe esercitare ha positivamente valutato i titoli e verificato l’equipollenza degli stessi; il tutto attraverso la procedura telematica che garantisce rapidità rispetto a quella tradizionale.
A partire dallo scorso 18 gennaio 2016, introdotta dalla Direttiva 2013/55/UE, la procedura garantisce ai professionisti di esercitare la professione nell’altro Stato “ospitante” sia in forma stabile (stabilimento) sia temporaneamente (prestazione temporanea di servizi). Il professionista deve accedere alla procedura telematica, compilare le informazioni richieste e inserire i documenti scansionati necessari alla valutazione; ciò vale come richiesta (le informazioni inserite saranno memorizzate e utili per ulteriori richieste anche ad altri Stati). Il Paese d’origine del professionista controllerà e assisterà il professionista nella compilazione dei dati e sarà di ausilio allo Stato della richiesta per la pronta valutazione o per le altre informazioni necessarie. Una volta che il professionista avrà inserito le informazioni, le autorità competenti avranno una settimana di tempo per accusare ricevuta. A partire da tale momento avverrà l’esame della procedura. Dopo che le autorità dello Stato richiesto avranno esaminato il tutto, il professionista riceverà l’assenso che equivale alla possibilità di esercitare. Per una richiesta di “stabilimento” la procedura prevede un tempo di 2/3 mesi (l’autorizzazione è permanente salvo perdita dei requisiti), mentre per quella temporanea occorrono circa 3 settimane e l’autorizzazione dura 18 mesi. In caso di assenza di risposta entro i termini, vale il cosiddetto “silenzio-assenso” e il professionista è autorizzato.
In caso di rigetto è prevista la possibilità di ricorso così come sono previste procedure per integrare documentazione o allineare i titoli e l’esperienza professionale (ad esempio giudicata insufficiente).
Ottenuto il riconoscimento, le Autorità dello Stato ove si intende esercitare potranno richiedere l’iscrizione in albi o la dimostrazione di adeguate conoscenze linguistiche.
Tutta questa procedura non ha nulla a che vedere con l’aspetto fiscale e contabile. A seconda del Paese in cui si esercita e in relazione all’esercizio - in forma stabile o temporanea - si dovrà ottenere un numero identificativo equivalente ai fini Iva e dichiarare o meno il reddito prodotto con la professione. L’aspetto fiscale varia di molto se l’esercizio è stabile o temporaneo e limitato, ad esempio, ad alcuni giorni della settimana o del mese.
Il professionista italiano che dimori stabilmente (in ciò intendiamo almeno 183 giorni l’anno) nell’altro Paese potrà iscriversi all’AIRE e dichiarare la propria residenza estera per la tassazione dei redditi. In tal caso il reddito è tassato nell’altro Paese. Viceversa, il professionista residente in Italia avrà tassato il reddito professionale in Italia.
Poiché la pretesa impositiva potrebbe essere duplice sia dello Stato di residenza che dell’altro, gli Stati hanno stipulato apposite convenzioni (denominate convenzioni contro le doppie imposizioni - DTC - di norma su un modello OCSE) per evitare duplicazioni nella imposizione fiscale. Esse prevedono meccanismi automatici fondati sull’esenzione o sul credito d’imposta. Con l’esenzione uno Stato esenta da imposizione il reddito prodotto nell’altro Stato, mentre con il credito d’imposta lo Stato di residenza concede una credito d’imposta per le imposte già pagate nell’altro Stato.
Il meccanismo non è proprio semplice e bisogna distinguere caso per caso. Alla regola generale di una tassazione legata allo Stato di residenza si debbono affiancare alcune variabili, quali ad esempio se sull’altro Stato si dispone di base fissa o meno (per esempio si svolge l’attività occasionale presso una clinica che in tale caso applicherà una ritenuta sui redditi corrisposti al professionista estero). Per questa ragione una risposta è possibile solo valutando il caso singolo e la convenzione in vigore. ●

A cura di: Carlo Pasquali